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     NEWS
28 - 10 -2008        Sospensione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego: interessante novità
Una iniziativa governativa, comunicataci dal servizio Newsletter del Governo, può essere interessante per i dirigenti che per un po' di tempo desiderano "cambiar aria".
Si tratta di una sospensione temporanea del rapporto di lavoro che può offrire interessanti prospettive di "diversificazione" della propia attività lavorativa.
Nata, ovviamente, per ridurre i costi negli Enti pubblici, se utilizzata bene dall'interessato può essere una iniziativa favorevole: naturalmente occorre avere la mente aperta sulle possibilità offerte dalla nostra Società.
Questo il testo del comunicato governativo:
"I dipendenti pubblici (tranne il personale della scuola) con 35 anni di anzianità di servizio, per gli anni 2009-2011 può ottenere un esonero, cioè una sospensione del rapporto di lavoro, di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni e percepire un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello goduto per competenze fisse ed accessorie, e maturare i contributi in misura intera.
Se il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato opportunamente documentata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata al 70%.
La richiesta di esonero deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno (a condizione che entro l'anno solare sia raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva) e non è revocabile.
L'esonero non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici.
Durante tale periodo il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità, purché non a favore di amministrazioni pubbliche o di società e consorzi dalle stesse partecipati.
Circa il trattenimento in servizio, la nuova normativa distingue una fase transitoria da una a regime.
La differenza rispetto alla precedente normativa (art.16 decreto legislativo 503/92) è nella facoltà attribuita all'amministrazione di avvalersi o no del dipendente anche dopo che abbia maturato il diritto di andare in pensione.
Sulla risoluzione del rapporto di lavoro le norme sono immediatamente
applicabili e l'amministrazione pubblica è tenuta a rispettare il preavviso di 6 mesi dopo che il dipendente abbia raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni."